Documenti
Informativi
CREDITO D’IMPOSTA
Per gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi tecnologicamente avanzati
E’ riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 40% del costo sostenuto, fruibile in 3 anni fiscali a partire dal giorno successivo l’interconnessione del bene.
A chi si rivolge
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile.
Possibilità di cumulo
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi nei limiti massimi del raggiungimento del costo sostenuto.
Come si accede
Il credito d’imposta del 40% si applica agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022; oppure per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%+IVA del costo di acquisto.
La Legge di Bilancio
30 dicembre 2020 n.178, con l’articolo 1 comma 1057, ha portato al 40% e prorogato fino al 31/12/2022 il credito d’imposta relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A all’interno del pieghevole (ex iper-ammortamento)
Art. 1 - Comma 1057
“Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta e’ riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.”

Info e approfondamenti
Per informazioni “sull’allegato A”
scansiona il QR Code o consulta il sito qui
NORMATIVE PATENTINI
Ai fini del rilascio di patentini, l’Ufficio competente prende in considerazione il carattere di complementarietà del servizio di vendita dei tabacchi lavorati che costituisce mera espansione di una preesistente struttura di vendita, non sovrapponibile alla stessa e giustificata dalla necessità di erogazione del predetto
servizio in luoghi in cui tale servizio non può essere svolto dalle rivendite ordinarie.
I patentini possono essere istituiti presso pubblici esercizi dotati di licenza per la somministrazione di cibi
e bevande, nonché presso i seguenti esercizi:
a) alberghi;
b) stabilimenti balneari;
c) sale ”Bingo”;
d) agenzie di scommesse e punti vendita aventi come attività principale la
commercializzazione di prodotti di gioco pubblico;
e) esercizi dediti esclusivamente al gioco;
f) bar di rilevante frequentazione, in presenza di comprovati elementi che dimostrano l’elevato flusso di pubblico, la rilevanza dei servizi resi alla clientela, la concreta esigenza di approvvigionamento di prodotti da fumo.
Ai fini dell’adozione del provvedimento, gli Uffici competenti in relazione all’esercizio
del richiedente, valutano:
a) l’orario prolungato dell’esercizio rispetto a quello delle rivendite circostanti;
b) il giorno di riposo settimanale praticato dall’esercizio in un giorno diverso da quello delle rivendite ordinarie più vicine;
c) la distanza dell’esercizio dalla rivendita più vicina, comunque non inferiore a 100 metri;
d) l’ubicazione e la dimensione dell’esercizio;
e) la redditività dell’esercizio prodotta negli ultimi ventiquattro mesi, valutata anche mediante verifica del numero degli scontrini fiscali ovvero di biglietti di accesso emessi quotidianamente, nonché dalle dichiarazioni dei redditi ed IVA;
f) l’eventuale presenza di distributori automatici nella rivendita ordinaria più vicina;
g) l’assenza di eventuali pendenze fiscali e/o di morosità verso l’Erario o verso l’Agente della riscossione definitivamente accertate o risultanti da sentenze non impugnabili.
In ogni caso il patentino non può essere concesso quando presso la rivendita più vicina risulti installato un distributore automatico di tabacchi lavorati e la stessa rivendita sia a distanza inferiore a metri 300 nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti ed a metri 250 nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti e a metri 200 nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
CONTATTACI